Trasferimento titoli azionari e minusvalenze: domande e risposte…
“Buongiorno, sono un privato cittadino che ha avuto la malsana idea d’avventurarsi nella borsa italiana e fare qualche operazione su azioni. Nel 2014 ho chiesto alla mia nuova banca il trasferimento dei titoli azionari dal vecchio deposito titoli presso Ing Direct a quello della nuova banca. Nel 2014/15/16 ho effettuato delle transazioni di borsa con qualche minusvalenza e qualche plusvalenza. Nel 2016 poi ho chiesto alla mia vecchia banca Ing la chiusura totale del conto corrente. Solo a dicembre del 2016 ho scoperto (dalla certificazione inviatami da Ing a seguito della chiusura del CC) che avevo minusvalenze per circa 10.000 euro. Negli anni 2014/15/16 ho fatto plusvalenze su cui ho pagato la ritenuta fiscale del 26% non compensata dalle minusvalenze presenti perché la nuova banca non aveva in suo possesso la certificazione delle minusvalenze da parte di Ing nel 2013/14.
Ora passo alle domande… È lecito che Ing non abbia inviato la certificazione delle minusvalenze 2013/14 alla nuova banca in sede di trasferimento titoli da un dossier all’altro? È necessaria la chiusura del dossier per ottenere la certificazione delle minusvalenze? Non basta chiederne il trasferimento dei titoli? Ora, sapendo di aver pagato erroneamente molte tasse (ritenuta fiscale al 26%) sulle plusvalenze che potevano essere assorbite dalle minusvalenze presenti ma non certificate, posso in qualche modo chiederne la restituzione all’erario, magari con il modello Unico di quest’anno pur essendo il mio regime fiscale amministrato dalla Banca? Oppure avete qualche consiglio da darmi su come recuperare cio che ho ingiustamente pagato in tasse?
Grazie e saluti.”
Mr Banca risponde
Caro amico, la certificazione delle minusvalenze si può ottenere solo trasferendo tutti i titoli e chiudendo il deposito amministrato, sarebbe stato opportuno al momento del trasferimento richiedere una certificazione delle minusvalenze e consegnare tale certificazione alla nuova banca. Per quanto riguarda il riporto delle minusvalenze nel prossimo Unico, è contestabile da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto sarebbero dovute andare ad abbattere l’imponibile nell’anno di riferimento come nel suo caso e “se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate“.
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